Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
La nuova normativa si applicherà alle operazioni a cui partecipano o da cui risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno stato membro UE (operazioni transfrontaliere) oppure di uno stato non appartenente all’UE (operazioni internazionali).
le operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera, con la finalità di assicurare una maggiore mobilità nel mercato unico ed il perseguimento di altri obiettivi essenziali dell’integrazione europea, come la promozione ed il dialogo sociale: si offrono così alle società operanti nel mercato interno e nello spazio economico europeo nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e un’adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza.
I tipi di operazioni transfrontaliere sono i seguenti:
Trasformazione transfrontaliera
La trasformazione transfrontaliera viene definita come quell’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta (i) la legge a cui è sottoposta e (ii) il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge.
La disciplina applicabile, che richiama – mutatis mutandis – quella della fusione transfrontaliera, prevede essenzialmente la redazione del progetto di trasformazione, il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del Decreto, e – non prima del decorso del termine di 90 giorni per l’opposizione dei creditori –la decisione risultante da atto pubblico.
Il procedimento di trasformazione transfrontaliera, per espressa previsione del nuovo art. 2510-bis del Codice Civile, troverà applicazione anche nel caso di trasferimento all’estero della sede statutaria.
Fusione transfrontaliera
La fusione transfrontaliera viene definita come quella operazione che consiste nell’unificazione di due o più società appartenenti ad ordinamenti diversi.
La disciplina applicabile (già armonizzata in precedenza) prevede (i) una fase preliminare di redazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, approvazione dello stesso e deposito presso i competenti Registri delle Imprese, e – decorso il termine di 90 giorni per l’opposizione dei creditori – (ii) una fase decisoria che prevede l’esecuzione dell’atto di fusione per atto pubblico, previo rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del Decreto.
Scissione transfrontaliera
La scissione transfrontaliera viene invece definita come quella operazione che prevede l’assegnazione di tutto o parte del patrimonio di una società di uno Stato membro in favore di un’altra (preesistente o di nuova costituzione) appartenente ad altro Stato membro.
Le regole sulla scissione transfrontaliera richiamano – mutatis mutandis – quelle sulle scissioni nazionali e quelle sulle fusioni transfrontaliere, prevedendo, come per le fusioni in parola, una fase preliminare e una decisoria.
Le regole sulle scissioni transfrontaliere, inoltre, ne estendono l’applicabilità anche alle operazioni c.d. di “scorporo”, e cioè quelle operazioni con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, assegnando altresì a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.
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